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Assegno per il nucleo familiare e di maternità

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Assegno per il nucleo familiare e di maternità Empty Assegno per il nucleo familiare e di maternità

Messaggio  5vm Gio Apr 23, 2009 5:07 pm

L'assegno al nucleo familiare (rivolto alle famiglie con almeno tre figli minori e basso reddito) e l'assegno di maternità (beneficiarie le madri italiane senza o con insufficiente copertura previdenziale per affrontare l'evento nascita) sono due nuove prestazioni economiche introdotte dalla Legge 448/'98 e rese operative dal D.M. n.306 del 15 Luglio '99 (suppl. ord. N.169/L della G.U. n.209 del 6/ 09/'99). Gli assegni acquistano una particolare rilevanza anche perché rappresentano il primo banco di prova dell' Indicatore della Situazione Economica (riccometro). Il ritardo con cui gli assegni entrano in vigore discende dalla lentezza con cui si è proceduto al completamento dei provvedimenti attuativi dell'Ise, tra cui quello relativo alla modulistica necessaria per dichiarare e certificare la condizione economica da cui dipendono le prestazioni sociali agevolate (D.M. 29 Luglio '99) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sempre lo scorso 6 settembre.

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 80 c. 4/7 e 9)

L'art. 80 modifica la vigente disciplina in materia di assegno familiare per il terzo figlio relativamente al calcolo del requisito reddituale per la misura dell'assegno, ai soggetti beneficiari e ai requisiti necessari. Per quanto riguarda il calcolo del requisito reddituale, il comma 4 dell'art. 80, sostituendo l'art. 65-comma 3 della legge 448/98 (modificato, quanto all'importo dell'assegno, dal "comunicato" del Dipartimento degli affari sociali del 2 marzo 2000), può essere esemplificato nei termini che seguono. Per una famiglia di cinque componenti (ISE massimo L. 36.576.000) l'assegno (L. 203.200 per 13 mensilità), da concedere per l'anno 2001, verrà corrisposto in misura:

- intera se la famiglia ha un ISE del valore uguale o inferiore a L. 33.934.400 (prima era L. 31.292.800);
- ridotta se il valore dell' ISE familiare è compreso tra L. 33.934.400 000 (prima era L. 31.292.800) e L. 36.576.000. In questo caso l'importo annuo dell'assegno è dato dalla differenza tra L. 36.576.000 e l'ISE familiare (prima subiva una decurtazione del 50%);
- nulla per valore dell'ISE familiare superiore a L. 36.576.000 o per assegni annui di importo inferiore a L. 20.000.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, l'art. 80-commi 5 e 6 stabilisce che gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi spettano non più solo ai cittadini italiani residenti, ma anche ai cittadini comunitari residenti, con esclusione dei cittadini non facenti parte dell'Unione Europea.

Quanto, poi, ai requisiti, le modifiche apportate dalla nuova legge riguardano due aspetti: l'individuazione del nucleo familiare con tre figli minori e il requisito della convivenza.

Per le prestazioni da concedere per l'anno 2001, l'assegno spetta in presenza di tre minori conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo (art. 80-comma 5). Con una norma di interpretazione autentica, inoltre, la legge (art. 80-comma 9) chiarisce che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dal D.M. 15 luglio 1999 n° 306 (cioè, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione), pena la decadenza dal diritto.

Da:
http://www.mef.gov.it/dag/il_sociale...A0/default.asp


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